Domenica 28 Febbraio 2021
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ART. 1 – FINALITÀ
1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura - di seguito Camera di commercio - di Messina, alla luce della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 219/2016, che ha attribuito agli enti camerali funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, intende assumere un ruolo attivo nella promozione di questa filiera coinvolgendo le imprese e contribuendo allo sviluppo del sistema economico locale.
Questa azione è resa ancora più necessaria a causa della crisi economica senza precedenti conseguente all’emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19 che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità.
2. Nello specifico, il “Bando Turismo - Anno 2020” risponde all’obiettivo di mettere in sicurezza le strutture turistiche fornendo assistenza alle imprese utilizzando lo strumento dei contributi/voucher sui temi della pulizia e sanificazione, dell’offerta dei servizi turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e degli altri aspetti che riguardano la riduzione dei rischi connessi all'operatività di tutte le tipologie di strutture ricettive.
ART. 2 – AMBITI DI INTERVENTO
2.1 Piano di Azione Covid-19:
Interventi per la dotazione di un Piano di Azione, che formalizzi tutte le procedure da seguire (iniziando dalla pulizia, disinfezione, ecc.), nonché i materiali e le risorse necessari alla sua esecuzione. Per la realizzazione del Piano, è previsto il finanziamento di un servizio di consulenza, che oltre all’analisi dei fabbisogni specifici e alla definizione del Piano, possa seguirne l’implementazione e la successiva fase di supervisione dei risultati finali.
2.2 Interventi di messa in sicurezza:
Con riferimento a tale azione, è previsto il finanziamento degli interventi da eseguire per attuare le misure di messa in sicurezza delle strutture. Si riportano, a titolo di esempio, alcuni dei possibili interventi da attuare per offrire garanzie rispetto al rischio Covid19:
2.3 Azioni di riorganizzazione aziendale:
Nella logica della riorganizzazione aziendale rientrano tutte le azioni connesse alle tematiche della sicurezza, della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità. In questo ambito, è previsto il finanziamento di servizi di consulenza e/o degli interventi di riorganizzazione aziendale.
La sostenibilità ambientale è connessa ai possibili interventi di risparmio energetico ed idrico. L’accessibilità riguarda la riorganizzazione dell’offerta turistica rendendola, adeguata e flessibile, in grado di soddisfare le esigenze particolari di ogni turista: persone con difficoltà motorie o sensoriali, anziani, famiglie con più bambini, persone con allergie o intolleranze alimentari, persone con infortuni e limiti nella mobilità, etc.
ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
L’intensità dell’agevolazione è pari al 100%dei costi sostenuti e ammissibili al netto di IVA, fino al raggiungimento dell’importo massimo di euro 600,00 oltre la premialità di cui al successivo comma.
ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le “imprese turistiche” che svolgono un’attività classificata con i codici ATECO 2007 (si fa riferimento al codice ATECO - attività principale o secondaria indicata in visura camerale alla data di presentazione della domanda) di cui alla divisione:
e che presentino, al momento della presentazione della domanda e fino a quello dell’erogazione del
contributo, i seguenti requisiti:
a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE2 della Commissione europea;
b) abbiano sede legale e/o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Messina .
c) siano iscritte, attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Messina;
d) non si trovino in “difficoltà” alla data del 31/12/20193.
Ai fini del presente bando si considera “regolare” con il pagamento del diritto annuale la posizione del soggetto che:
a) ha versato l’ultimo diritto annuale dovuto entro i termini di legge;
b) non ha posizioni di insolvenza relative ad anni precedenti (eventuali ruoli devono pertanto risultare pagati e l’eventuale ritardato pagamento non è da considerarsi motivo di irregolarità);
c) presenta uno stato di insolvenza inferiore al minimo di ruolo previsto dalla normativa in materia, nei confronti del quale non può essere emesso un atto di accertamento o cartella esattoriale.
Si considera “sanabile” la posizione del soggetto che:
a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto. Nei casi in cui si riscontri una “irregolarità sanabile” come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza del contributo.
c) La liquidazione del contributo sarà altresì subordinata alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che verrà acquisito d’ufficio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
d) Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo/voucher. In caso di eventuale presentazione multipla è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.
e) Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda.
ART. 5 – FORNITORI
1. I fornitori di beni e servizi non possono accedere ai benefici del presente bando;
2. I fornitori di beni e servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento, con l’impresa beneficiaria – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.4
ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI
1. Tutte le spese ammissibili devono riguardare interventi realizzati nella sede e/o unità operative ubicate nella provincia di Messina e dovranno rispondere ai seguenti criteri:
2. Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti spese, sostenute a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/01/2021 riconducibili agli interventi previsti dal bando e precisamente:
a) servizi di consulenza coerenti con le finalità del bando;
b) acquisto di beni e servizi, inclusi strumenti, attrezzature, dispositivi, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 2;
3. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
- servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;
- spese regolate per contanti o attraverso cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese relative all’acquisizione e/o acquisto di beni in comodato, usati e/o tramite leasing finanziario;
- spese relative a beni/servizi oggetto di “fatture d’acconto” con data antecedente al 01/01/2020;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.
ART. 7 – CUMULO
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. In particolare è ammesso il cumulo con aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della Commissione “quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.3.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni.
ART. 8 - NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO
1 Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012
2Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014).
3In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.
4 Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
ART. 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- trasmesse con modalità differenti o inviate prima od oltre il termine di presentazione previsto dal bando;
- firmate da un soggetto diverso dal rappresentante legale;
- prive dei documenti obbligatori richiesti dal bando.
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Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese,
all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.
Art. 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1. L’ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.
In caso di insufficienza dei fondi, l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate irricevibili.
E’ facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
3. L’ordine di precedenza nella graduatoria è determinato dall’ordine cronologico di ricezione da parte della Camera di commercio di Messina, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato.
4. Completata l’istruttoria, con provvedimento dirigenziale verrà istituito l’elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.
Sarà cura della Camera di commercio dare comunicazione all’impresa beneficiaria dell’ammissione a contributo.
5. Le domande che sono state presentate oltre il tempo utile per ottenere il beneficio non saranno istruite.
6. Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell’entità delle risorse resesi disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all’istruttoria delle istanze giacenti secondo l’ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, allo scorrimento della graduatoria e a fissare nuovi termini di presentazione delle rendicontazioni finali secondo la tempistica prevista dal presente bando.
ART. 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento pari o superiore all’importo minimo richiesto e comunque non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo;
e) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
f) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all’intervento o alle spese indicate nella domanda presentata scrivendo all’indirizzo aziendaspeciale@me.camcom.it.Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio di Messina. A tale proposito si precisa che non sono accolte in alcun modo le richieste di variazione delle spese pervenute alla Camera di commercio di Messina successivamente alla effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto della variazione;
g) a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l’impatto che l’azione camerale produce sul territorio.
ART. 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER
a) modulo di rendicontazionedisponibile sul sito internet www.me.camcom.it – sezione “BANDI”, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
b) fotocopie delle fatture e degli altri documenti di spesariferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, rispondenti fedelmente, in termini di tipologia d’investimento, ai preventivi prodotti in sede di presentazione della domanda di contributo;
c)copie dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili. Sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati dal beneficiario in forma di RI.BA o bonifico bancario, assegno, carta di credito. Nel caso di pagamenti diretti con assegni sarà accettata come quietanza la fotocopia dell’assegno, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento. Nel caso di utilizzo di carta di credito, alla fattura dovrà essere allegata copia leggibile dello scontrino POS, unitamente all’estratto conto comprovante l’avvenuto pagamento;
ART. 13 – REVOCA DEL VOUCHER
a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall’impresa;
b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione secondo le modalità e i termini di cui al precedente art. 12;
c) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
d) mancato rispetto degli obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher previsti al precedente art.11;
e) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del voucher;
f) rinuncia da parte del beneficiari.
ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)
1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario generale dott.ssa Paola Sabella.
ARTICOLO 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all’art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:
- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;
- l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio Turismo della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa della distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:
a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’esercizio dei seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
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