Sanzioni Amministrative

A decorrere dal 1° settembre 2000, le funzioni prima esercitate dagli U.P.I.C.A. (uffici periferici dell'attuale Ministero delle Attività Produttive) in materia sanzionatoria, secondo la nuova disciplina introdotta dal D.L.vo 31 marzo 1998 n.112, sono state trasferite alle Camere di Commercio di ciascuna provincia.

L'Ufficio Sanzioni amministrative della Camera di Commercio è autorità competente ad esaminare i processi verbali inerenti le seguenti violazioni:

  • disposizioni relative al Registro delle Imprese;

  • disposizioni concernenti l'etichettatura dei prodotti immessi in commercio quali prodotti elettrici, giocattoli, occhiali da sole, tessili e calzature;

  • impiantistica;

  • violazione di norme in materia di somministrazione di alimenti e bevande;

  • inosservanza di Leggi poste a tutela dei consumatori in genere;

  • violazione di norme inerenti l'attività di autoriparazione;

  • disposizioni riguardanti il servizio metrico.

I verbali di contestazione delle violazioni vengono trasmessi all'Ente camerale territorialmente competente, con rapporto, dagli Organi Istituzionali (Carabinieri N.A.S., Guardia di Finanza, Polizia Municipale...) ai quali è demandato il controllo sugli illeciti amministrativi per determinate tipologie di violazioni, dopo avere accertato che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa comminata.

Gli Uffici camerali ai quali sono demandate le competenze in argomento, dopo avere esaminato i verbali di accertamento/contestazione, in base agli elementi raccolti, possono emettere un’ordinanza di archiviazione, se non vi sono le condizioni per procedere, o al contrario, emettere un’ordinanza ingiunzione di pagamento, ex lege n.689/81, comminando al trasgressore una pena pecuniaria.

Avverso tale ordinanza il sanzionato può proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere di tali ricorsi.

Presso l’ufficio si instaura un procedimento, durante il quale gli interessati possono produrre, entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione del verbale, scritti difensivi o chiedere di essere ascoltati personalmente.

La Camere di Commercio I.A.A., sempre in virtù delle suddette disposizioni, ha competenza a convalidare o meno i sequestri amministrativi, nei ristretti casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dagli Organi di vigilanza, e può disporre eventuali confische secondo le disposizioni della legge 689/81.

 

Riferimenti normativi e deliberazioni di Giunta camerale di portata generale:

Legge 24 novembre 1981 n.689, recante modifiche al sistema penale (depenalizzazione);

D.P.R. n.571 del 29 luglio 1982, che all’art.1 individua le materie di competenza degli ex uffici periferici del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, con particolare riferimento alle lettere : B) competenze ex U.P.I.C.A. e C) competenze Uffici Provinciali Metrici e del saggio dei metalli preziosi;

D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, art. 20, che attribuisce alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli Uffici Provinciali dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;

art. 50 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, che sopprime i predetti Uffici Provinciali demandando a successivi decreti il trasferimento delle risorse;

Decreto dell’Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 9 maggio 2000 nonché il successivo n. 792 del 23 giugno 2000, che fissano anche per la Regione Sicilia a Statuto speciale, il trasferimento delle funzioni e delle risorse degli uffici Provinciali dell’Industria del Commercio dell’Artigianato alle Camere di Commercio competenti per territorio a decorrere dall’1 settembre 2000;

delibera della Giunta camerale n. 963 del 25 settembre 2000, che individua nel Segretario Generale i poteri di firma delle ordinanze discendenti dalla legge sull’applicazione delle sanzioni amministrative e di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

delibera della Giunta camerale n. 197 del 7 novembre 2005, che fornisce i criteri generali per l’applicazione delle sanzioni amministrative con ordinanze ingiunzione, diretti a uniformare la commisurazione a criteri di equità sostanziale;

delibera della Giunta camerale n. 70 del 6 luglio 2012, che quantifica ed imputa i costi per le spese di notifica dei verbali di accertamento delle sanzioni R.I., R.E.A. ed ex U.P.I.C.A..


 

Azienda Speciale - Avv. Gianluca Ilacqua
tel.  090-7772 282
fax 09067464
4
e-mail gianluca.ilacqua@me.camcom.it

Ultima modifica: Giovedì 1 Giugno 2023