Agenti di Affari in Mediazione


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AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE

NEWS

 

E’ stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 11 maggio 2019, la Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”.

All'articolo 2, con una modifica del comma 3 dell’art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è stata dettata una nuova disciplina della incompatibilità nell’esercizio dell’attività di mediazione.

Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 3719/C del 10 maggio 2019, ha fornito opportune indicazioni procedurali ai competenti uffici delle Camere di commercio, al fine di uniformare le procedure da attivare nel momento in cui questa entrerà in vigore (26 maggio 2019).

Il Ministero:

- ha precisato che la nuova disciplina dovrà essere favorevolmente applicata a tutti i mediatori, sia a coloro che verranno iscritti al Registro delle imprese dall’entrata in vigore della norma in questione, sia in particolare anche a tutti coloro che, secondo la disciplina previgente, si trovano in condizione di incompatibilità e

- ha invitato le Camere di commercio a non dar luogo alla cancellazione dei soggetti che venissero trovati oggi in condizione di svolgimento di attività ancora in contrasto con la mediazione regolata secondo le disposizioni dettate dal precedente art. 5, comma 3, della L. 39/1989, concedendo un congruo lasso di tempo per l’eventuale contestazione di incompatibilità.

-          Legge 3 maggio 2019, n. 37

-          Circolare ministeriale n. 3719/C del 10 maggio 2019

-          Nota ministeriale di chiarimenti  del 22.05.2019

 



 

L’agente di affari in mediazione immobiliare é colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare relativo ad immobili ed aziende, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’attività di mediazione consiste quindi nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione dell’affare in modo neutrale e nell’interesse di tutte le parti.

 

L’agente di affari in mediazione con mandato a titolo oneroso é colui che in forza di un mandato gestisce immobili in nome e per conto di un altro soggetto detto mandante. Il mandato a titolo oneroso riguarda solo l'agente di affari in mediazione che esercita l'attività nel settore immobiliare ed é una modalità di esercizio della stessa.

 
 L’agente di affari in mediazione merceologica é colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare concernente merci, derrate o bestiame, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’attività di mediazione consiste quindi nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione dell’affare in modo neutrale e nell’interesse di tutte le parti.

 

L’agente di affari in mediazione in servizi vari é colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare relativo a servizi senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. L’attività di mediazione consiste quindi nel mettere in contatto due o più parti per la conclusione dell’affare in modo neutrale e nell’interesse di tutte le parti.

 

REQUISITI  MORALI:

salvo che non sia intervenuta la riabilitazione,

  • non essere sottoposto alle misure di prevenzione antimafia, divenute definitive, a norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646 (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo);

  • non essere interdetto o inabilitato, fallito;

  • non essere stato condannato per reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni.

La riabilitazione per tali condanne consente l' esercizio dell' attività. Anche l'amnistia intervenuta prima della sentenza irrevocabile di condanna, estinguendo il reato, consente l' esercizio dell' attività. Se l'amnistia, invece, interviene dopo la sentenza di condanna, per l' attività è necessaria la riabilitazione.

  • La riabilitazione deve essere richiesta al Tribunale di sorveglianza dove l'interessato ha la residenza o il domicilio (art. 677, 2° comma Codice Procedura Penale).

 

REQUISITI  PROFESSIONALI :

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure il diploma di qualifica triennale rilasciato da istituti professionali oppure il diploma di laurea ed aver superato apposito esame presso la Camera di commercio a cui sono ammessi coloro che hanno frequentato un apposito corso di formazione specifico per il/i settore/i richiesto/i istituito o riconosciuto dalla Regione;

    Per informazioni sulle materie d'esame e sulle modalità di prenotazione e iscrizione è possibile visitare la pagina Esami mediatori

    oppure

  • solo per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo, titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico;

    oppure

  • essere iscritto nel soppresso ruolo degli agenti di affari in mediazione (sono escluse le posizioni già cancellate). Attenzione: requisito valido fino al 12 maggio 2016;

    oppure

  • essere iscritto nell'apposita sezione del r.e.a.


 

REQUISITI PERSONALI:

  • avere raggiunto la maggiore età

  • per i cittadini extracomunitari residenti in Italia:
    essere in possesso di un valido permesso di soggiorno per lavoro subordinato (anche in attesa di occupazione), o per lavoro autonomo o per motivi familiari.
    Devono invece essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro autonomo i seguenti:
    - permesso per motivi di studio
    - permesso per turismo
    - permesso per affari

  • non esercitare qualunque altra attività, in qualità di lavoratore sia dipendente che privato, ad eccezione:

    -dei dipendenti pubblici in regime par-time non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto;

    -dei dipendenti "preposti" di impresa di mediazione;

    -dell'attività di perito in “stima e valutazione di immobili”, iscritto al ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla Camera di commercio, nella suddetta sub-categoria;

    -dell'attività di amministratore di condominio.

  • Non esercitare altre attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione .


 

Nel caso di società, l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di mediazione in forma chiara ed esplicita e i requisiti devono essere posseduti da:

tutti i legali rappresentanti di impresa societaria (compresi i consiglieri delegati);

procuratori;

eventuali preposti;

tutti coloro che svolgono, a qualsiasi altro titolo, l'attività di mediazione per conto dell'impresa.


 

Svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali

-L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.

-Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività.

-per ogni sede o unità locale sono rese disponibili all' utenza , mediante esposizione nei locali, ovvero con l' utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative ai compiti ed alle attività svolte dai soggetti operanti nella sede o unità locale.

 

OBBLIGO DI COPERTURA ASSICURATIVA:

per l'esercizio dell'attività di mediazione è necessario stipulare, a tutela dei clienti, idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, la polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che all’interno dell’azienda svolgano a qualsiasi titolo l’attività di mediazione. Qualora un soggetto, già coperto da polizza assicurativa in quanto operante in società di mediazione, intenda svolgere detta attività a titolo individuale, dovrà risultare coperto da altra polizza.

L'ammontare minimo della polizza assicurativa deve essere pari a:

  • Euro 260.000,00 per le ditte individuali;

  • Euro 520.000,00 per le società di persone;

  • Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.

La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività.

La polizza deve essere intestata all'impresa che esercita l'attività di mediazione, deve essere sottoscritta dalle parti e deve essere presentata telematicamente all'ufficio del registro delle imprese.

La polizza professionale è legata all'esercizio dell'attività, pertanto se l'attività di mediazione è svolta in più settori, l'impresa deve assicurare in un'unica polizza separatamente i rischi inerenti le diverse attività, data la differenziazione delle stesse, oppure stipulare più polizze distinte.

 

DEPOSITO DEI MODULI E FORMULARI

Il deposito dei moduli e dei formulari utilizzati nell’esercizio dell’attività è effettuato per via telematica, tramite la procedura ComUnica, allegando al modello Registro Imprese il modello Mediatori, compilato nella Sezione Formulari. I moduli e formulari possono essere depositati contestualmente all'avvio dell'attività o preventivamente alla messa in utilizzo degli stessi.

Sui moduli e formulari depositati deve essere indicato il numero REA e il codice fiscale dell’impresa.

MEDIAZIONE OCCASIONALE

L’esercizio dell’attività in modo occasionale o discontinuo è consentito per un periodo non superiore a 60 giorni ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA della persona fisica che esercita detta attività. L’iscrizione deve essere richiesta presentando per via telematica una denuncia al REA alla quale deve essere allegata apposita Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) , nella quale il mediatore occasionale deve dichiarare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge e, a pena di irricevibilità della stessa, la data di cessazione dell’attività. La Scia non può essere presentata più di una volta all’anno.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

  • Codice Civile- Titolo III Dei singoli contratti: artt dal 1703 al 1768

  • legge 21 marzo 1958, n. 253, recante la disciplina della professione di mediatore;

  • legge 3 febbraio 1989 n. 39, recante modifiche ed integrazioni alla legge 253/58;

  • decreto ministeriale 21 dicembre 1990 n. 452, recante regolamento di attuazione della legge 39/89;

  • art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

  • decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, attuazione della direttiva 2006/123/CE artt.73 e 80;

  • decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 ottobre 2011 - Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in vigore dal 12 maggio 2012.

  • Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno.

 

MODULISTICA

La modulistica ministeriale specifica per l'attività deve risultare compilata e sottoscritta (a seconda che il soggetto sia o meno dotato di firma digitale) ed allegata alla modulistica Registro Imprese nella pratica telematica . Per tale procedura si consiglia l' utilizzo del programma -web STARWEB, che ne permette la trasformazione in formato -xml, come richiesto dai relativi Decreti.


Modello Mediatori (C32)

Modello Intercalare REQUISITI (C33)


 

C O S T I

 

SCIA 

 

Diritti di segreteria

Società:

  • Euro 30,00

 Ditte individuali:

  • Euro 18,00

  •  Per i modelli I1 è necessario pagare l'imposta di bollo pari a Euro 17.50

Aggiornamento posizione RI/REA

  • Euro 18.00

Iscrizione nell'apposita sezione REA (solo persone fisiche)

  • Euro 18.00

  • Per i modelli I1 è necessario pagare l'imposta di bollo pari a Euro 17.50

Modifica legale rappresentante e nomina o modifica di preposto per le unità locali

  • Euro 30.00 

 

 


INFORMAZIONI

Indirizzo: Piazza Felice Cavallotti, n. 3 - 1° Piano

 

 

 

CONTATTI


Funzionario Direttivo dott.ssa Agata Denaro

Telefono: 090-7772 255

E-mail: agata.denaro@me.camcom.it

 

Azienda Speciale - dott.ssa Stefania Chillé

Telefono: 090/7772 288

E-mail: stefania.chille@me.camcom.it

Ultima modifica: Lunedì 18 Marzo 2024