Commercio Estero

Conflitto Russia-Ucraina: sanzioni in vigore e impatto sull'export

Il panorama delle sanzioni verso la Federazione russa, come emerge dagli organi di stampa, cambia di giorno in giorno.
Tuttavia, le restrizioni riguardano prevalentemente alcune categorie merceologiche, già ricomprese nel Regolamento UE 833/2014 (beni a duplice uso e beni declinati nell'allegato II del regolamento) che con le disposizioni dell'UE degli ultimi giorni sono state ulteriormente implementate.
Inoltre, vige il Regolamento UE n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Per una panoramica di dettaglio delle sanzioni già in vigore prima della attuale crisi si rimanda ad un documento di sintesi dell'Agenzia ICE reperibile al link seguente:

Come noto, lo scorso 23 febbraio l'Unione europea ha adottato un pacchetto di ulteriori misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, tra le quali misure di congelamento di fondi e risorse economiche nei confronti di soggetti designati.
Il testo degli atti normativi adottati, che modificano ed attuano il Regolamento UE n. 269/2014, è consultabile al seguente link del sito dell'Unione europea:

Il 25 febbraio l'Unione europea, visto l'aggravarsi della situazione in Ucraina, ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento UE n. 833/2014 e ha ampliato l'elenco dei soggetti designati che figura nell'allegato I del Regolamento UE n. 269/2014.
Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile ai seguenti link del sito dell'Unione europea:

Il 26 febbraio l'Unione europea ha adottato ulteriori misure restrittive, che modificano il Regolamento UE n. 833/2014, tra le quali il divieto di ogni operazione con la Banca centrale di Russia.
Il testo degli atti normativi adottati, è consultabile al seguente link del sito dell'Unione europea: Publications Office (europa.eu) (REGOLAMENTO UE 2022/334)

Come previsto dalla normativa dell'Unione, le sanzioni riguardano specifiche categorie merceologiche, il settore finanziario e restrizioni destinate a specifiche persone fisiche e giuridiche e per alcune categorie di beni l'export deve essere autorizzato con specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente (MAECI per l'Italia).
Non vi è al momento (nuove sanzioni sono già in cantiere) un divieto generale sull'esportazione, né quindi di rilasciare certificati di origine, ma le imprese devono essere consapevoli che:

dovranno a monte verificare se i loro beni rientrano nelle categorie soggette a restrizione da parte dell'UE, ma anche da parte della stessa Federazione russa;

  • attenzione particolare dovrà essere posta per i beni cosiddetti "a duplice uso"; per eventuali dubbi dovrà essere interpellata l'Autorità nazionale – UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) responsabile anche per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’esportazione, il trasferimento, l’intermediazione, l’assistenza tecnica ed il transito dei prodotti a duplice uso e delle autorizzazioni, per il commercio, diretto e indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali;

  • in caso di dubbio verificare con la suddetta Autorità se i propri prodotti rientrano tra quelli che necessitano di autorizzazione;

  • verificare che i beni non siano destinati alle persone fisiche e giuridiche coinvolte dalle sanzioni;

  • tenere in considerazione che le misure restrittive a livello finanziario (sempre più rigide) possono generare il blocco dei pagamenti bancari e quindi mettere a rischio il ricevimento dei pagamenti dai clienti.

Al fine di agevolare eventuali richieste di certificati origine con destinazione Federazione Russia si allega facsimile dichiarazione sostituiva atto notorio che dovrà essere inserito tra la documentazione per l’esportazione.

Fonte: Unioncamere

 


#COVID-19: COMMERCIO ESTERO
ATTESTAZIONI DELLA CAMERA DI COMMERCIO SU DICHIARAZIONI DELLE IMPRESE DI SUSSISTENZA CAUSE DI FORZA MAGGIORE PER EMERGENZA COVID-19

Alcune imprese della provincia di Messina potrebbero trovarsi nella necessità di dover documentare ai loro clienti esteri, mediante un'attestazione, le condizioni di forza maggiore derivanti dall’attuale fase di emergenza sanitaria da Covid-19.

Infatti, in molti contratti di fornitura con l’estero sono presenti clausole che comportano la necessità di produrre tali attestazioni per poter invocare la forza maggiore e far fronte all’inadempimento delle obbligazioni.

A tal proposito, Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito con Circolare del 25 marzo 2020 che, su richiesta dell'impresa, le Camere di Commercio, nell’ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge, possono rilasciare - quale documento a supporto del commercio internazionale - le Dichiarazioni sullo stato di emergenza in Italia - (in lingua inglese: "Declaration assessing circumstances related to the outbreak of Covid19 pandemic") - conseguente all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento

Il modulo Richiesta di rilascio dell'Attestazione Covid-19 forza maggiore utilizzabile dalle imprese con sede o unità locale in provincia di Messina è scaricabile nella sezione Commercio Estero. 

 

Come fare

Il modulo Richiesta rilascio dell'Attestazione Covid-19 forza maggiore è scaricabile nella sezione Commercio Estero e va presentato con UNA delle seguenti modalità:

  • con programma CERT'O > richiesta visti - autorizzazioni - copie certificato e allegando il modulo compilato e firmato digitalmente.
    In questo caso il pagamento dei "diritti di segreteria" avviene attraverso il credito della propria utenza telematica.
     
  • con PEC inviare il modulo compilato e firmato digitalmente a: cciaa.messina@me.legalmail.camcom.it
  • In questo caso il pagamento dei "diritti di segreteria" è possibile con UNA delle seguenti modalità:
    • versamento sul c.c.p. n. 111989 intestato alla Camera di Commercio di Messina, indicando la causale "attestazione covid forza maggiore"
    • tramite tramite bonifico bancario alla Camera di Commercio di Messina, presso BPER BANCABPER BANCA. 
      IBAN: IT84U0538716500000035291911, indicando la causale "attestazione covid forza maggiore".

 

Al messaggio pec deve essere allegata la documentazione che attesta il pagamento, con bonifico bancario o c/c postale, dei diritti di segreteria.

Si ricorda che i documenti allegati alla pratica telematica vanno firmati digitalmente se sono redatti su carta intestata dell'impresa (es. fatture di esportazione, dichiarazioni di origine, dichiarazioni sostitutive di atto notorio, etc.), mentre vanno allegate in formato .pdf eventuali altri documenti (es. fatture di fornitori o dichiarazioni di origine prodotte da fornitori).

Per velocizzare l’evasione della pratica, si chiede di inviare l’istanza anche al seguente indirizzo di posta elettronica: giuseppa.padalino@me.camcom.it

 

Costi

3 € per diritti di segreteria.

 

Consegna dell'Attestazione

L'Attestazione / Declaration assessing circumstances related to the outbreak of Covid19 pandemic (in lingua inglese) viene rilasciata dalla Camera di Commercio di Messina direttamente in Ufficio nella giornata di Venerdì (previo appuntamento), dalle ore 9.00 alle ore 12.00

 

doc.png (640 byte) Modello Domanda

getacro.png (687 byte) Modello Domanda

 


Le imprese operanti con l’estero in possesso del numero meccanografico (o “codice meccanografico”) devono provvedere, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla convalida del numero meccanografico a suo tempo assegnato, consentendo così l’aggiornamento della propria posizione nella banca dati ITALIANCOM (Italian Companies Around the World), gestita da InfoCamere.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio dell'anno successivo il mancato aggiornamento, la posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero verrà considerata sospesa e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

La convalida annuale può essere effettuata in due modalità:
- con un modulo cartaceo, reperibile presso la Camera di Commercio di competenza (lo stesso potrà essere inviato anche per posta, o tramite fax o e-mail, 
  allegando la ricevuta di pagamento dei diritti e una copia del documento di riconoscimento del firmatario);
- in modalità telematica, compilando on-line un apposito modello firmato digitalmente attraverso il servizio Telemaco, collegandosi al sito  
  www.registroimprese.it.

I diritti di segreteria per il rinnovo annuale del numero meccanografico (di euro 3,00) e la tariffa per pratica telematica (di euro 2,00 + IVA) vengono scalati dall'importo prepagato per usufruire dei servizi di Telemaco.

Le imprese che non operano più con l'estero e che non intendono mantenere la propria posizione in ItalianCom tramite convalida annuale, sono invitate a chiedere la cancellazione del Numero Meccanografico.

Si ricorda che qualora la convalida non venga richiesta, dal 1° gennaio 2019 la posizione dell’impresa quale operatore abituale con l’estero verrà considerata sospesa e il numero meccanografico a suo tempo assegnato non potrà essere utilizzato.

Per completezza, ricordiamo che il numero meccanografico è un codice statistico rilasciato alle imprese che svolgono abitualmente un´attività commerciale con l´estero di scambio merci o servizi, ed è assegnato dalla Camera di Commercio ove l'impresa ha la propria sede legale ovvero l'unità locale.
Con la Circolare n. 3576C/ del 6 maggio 2004, l’allora Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) ha non solo rinnovato profondamente il numero meccanografico, ma ha anche stabilito nuove regole per il mantenimento del numero stesso, prevedendo la “convalida annuale”.

Le nuove disposizioni prevedono che il numero meccanografico sia attribuito solo alle imprese iscritte al Registro delle imprese, attive e in regola con il versamento del diritto annuale, in possesso del requisito di abitualità ad operare con l'estero.
Tale codice comparirà anche sulla visura camerale delle imprese identificandole con "ditte operanti con l'estero".
I dati raccolti dalla Camera di Commercio attraverso l’assegnazione del numero meccanografico confluiscono nella banca dati nazionale denominata ItalianCom (Italian companies around the world), gestita da InfoCamere e che ha sostituito la banca dati SDOE (Sistema degli Operatori con l'Estero)..
Tale banca dati costituisce l'archivio di riferimento essenziale e sempre aggiornato sia per conoscere gli altri operatori economici che lavorano sul mercato internazionale, sia per farsi conoscere da potenziali partners, fornitori o clienti


 

Le Camere di Commercio svolgono funzioni di regolazione e controllo in materia di commercio con l’estero emettendo diversi tipi di certificati.

Il Certificato di Origine Comunità Europea è un documento doganale che attesta l’origine della merce e che accompagna i prodotti esportati in via definitiva.

Per poter richiedere i certificati di origine l’impresa deve essere ATTIVA, quindi non solo iscritta al Registro Imprese, ma anche operante, con attività di produzione e/o commercio in tutte le sue forme. Il controllo viene fatto attraverso la visura camerale. Non vengono rilasciati certificati di origine a imprese INATTIVE, o esercitanti attività non compatibili con la richiesta di certificato di origine.
La richiesta può essere fatta solo con modalità telematica.
La modalità telematica consente alle imprese di inoltrare via Internet la richiesta di rilascio dei certificati di origine.
Non sarà quindi più necessario avere i formulari dei certificati di origine in azienda perché la stampa degli stessi è a carico dell’ ente camerale.
Le richieste telematiche vanno pagate con modalità telematica, e prevedono l'utilizzo della firma digitale

Il Certificato di Origine può essere richiesto alla Camera di Commercio:

  • della provincia in cui il richiedente ha il proprio domicilio, se si tratta di persona fisica, o ha la sede legale, se si tratta di un’impresa o società con personalità giuridica;
  • della provincia nella quale esiste una unità operativa dell’impresa.
 
Sostituzione del certificato di origine
In caso di smarrimento del certificato di origine può essere richiesto un duplicato, a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento presentata alle Autorità competenti. 

 

Il Carnet A.T.A. ha validità massima di 12 mesi e viene rilasciato per l’esportazione temporanea di campioni commerciali (o animali), merci e strumenti professionali destinati a esportazioni o a mostre e fiere, senza pagare alla frontiera imposte e diritti doganali. Non è richiesto nei Paesi dell’Unione europea, salvo che si raggiunga uno di questi attraverso la Svizzera.

 

Definizione e Utilizzo del Carnet A.T.A.


 

Il Carnet Tir consente agli autotreni l’attraversamento delle frontiere senza uscita doganale.
Il documento ha validità solo nei Paesi aderenti alla Convenzione sul trasporto internazionale di merci. Il Carnet Tir è rilasciato nei limiti di disponibilità fissati dall’Iru di Ginevra, previa valutazione dei requisiti di sicurezza economica posseduti dal richiedente.

 



Il Numero Meccanografico, valido per operatori con l’estero, è un codice alfanumerico a otto caratteri attribuito alle imprese che svolgono abitualmente un’attività commerciale estera di scambio merci o servizi.

 


 

getacro.gif (2 Kb) Sportello Telematico CERT'O

 


 

 doc.gif (2 Kb) Conferimento delega Certificati d'origine

 


Informazioni e Numeri Utili
Indirizzo: P.zza F. Cavallotti 3, 98122 Messina - Primo Piano
Funzionario Direttivo: Giusy Padalino

Tel.: +39 090 7772 280

e-mail: commercioestero@me.camcom.it

Ultima modifica: Lunedì 14 Marzo 2022