Diritto Annuale

 


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getacro.gif (2 Kb) Regolamento Sanzioni Amministrative Tributarie


getacro.gif (2 Kb) Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e s.i.m. - modifica termini versamento diritto annuale


Presupposto del diritto

Ogni impresa iscritta o annotata, attiva o inattiva, al Registro Imprese della Camera di Commercio è tenuta, ai sensi dell’art.18 c.1 lett.b) della Legge n.580/1993, al pagamento di un diritto annuale; la cancellazione dal Registro delle imprese individuali, con decorrenza retroattiva, non esclude dall'obbligo del pagamento del tributo, che è dovuto fino all'anno di presentazione della domanda di cancellazione (compreso). L'ultimo anno di iscrizione non è dovuto solo nel caso in cui la richiesta di cancellazione venga trasmessa entro il 30 gennaio, con causa di cessazione avvenuta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Soggetti obbligati al pagamento del diritto

Sono tenute al pagamento di tale diritto le imprese che alla data del 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro Imprese, nonché le imprese iscritte o annotate in detto registro nel corso dell’anno di riferimento.

L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto si deve versare alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale, ai sensi dell’art.4 del D.M. n. 359/2001:

  • le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ad esclusione dei casi in cui sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio d’impresa. Viceversa le imprese soggette alle altre procedure concorsuali sono escluse dall’esonero. Anche le imprese in concordato preventivo ed in amministrazione straordinaria restano obbligate al pagamento;
     
  • le imprese individuali che abbiano cessato l’attività entro il 31 dicembre e che abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
     
  • le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre, purché abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo;
     
  • le società cooperative per le quali sia stato disposto dall'autorità governativa lo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell’art. 2545 septiesdecies c.c., entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
     
  • le start-up innovative e gli incubatori certificati dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, per un massimo di 5 anni. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge (vedi art. 25 comma 15 D.L. n. 179/2012).

 

Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento

La Camera di Commercio provvede ad inviare prima dei termini di scadenza, a tutte le imprese una lettera informativa contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti dell’ente, nonché i dati necessari all’autodeterminazione del diritto dovuto dalle società di capitale.

Il diritto dovuto è versato in unica soluzione; il versamento può, eventualmente, essere eseguito entro il trentesimo giorno dalla scadenza maggiorando l’importo dello 0,40% in più.

Le imprese di prima iscrizione devono versare il diritto, entro 30 giorni dalla data di iscrizione o annotazione al Registro Imprese utilizzando il modello F24.

Le Sanzioni

Ai sensi dell’art.18 c.3 della Legge 29/12/93 n.580, modificato dall’art.17 della Legge 23/12/99 n.488 e dall’art.44 della Legge 12/12/2002 n.273, nei casi di tardivo od omesso versamento verrà applicata una sanzione amministrativa nei modi e nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.54 del 27/1/2005 e dal Regolamento sulle sanzioni adottato dalla Camera di Commercio.

 

Ravvedimento operoso

Qualora la violazione non sia stata già contestata, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa può usufruire del ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta al 6% entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento del diritto.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

 

Cessazione dell’obbligo del pagamento del diritto

  1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa.

     

  2. Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività.

  3. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale.

  4. Le società cooperative, nel caso di cui all’art.2544 C.C., cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell’Autorità Governativa.

IMPORTANTE

Il mancato o incompleto pagamento del diritto camerale, anche per una sola annualità, comporta l’inibizione del rilascio dei certificati sia al Registro Imprese che all’Albo delle Imprese Artigiane, così come previsto dalla delibera della Giunta Camerale n.28 del 6/2/2004.


Responsabile del servizio

dr.ssa Stefania Chillè
Tel. 090-7772288
e-mail: diritto.annuale@me.camcom.it


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Ultima modifica: Lunedì 26 Febbraio 2024