Carnet A.T.A.

Il Carnet ATA (acronimo dell´espressione francese e inglese Admission Temporaire/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che consente l´introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonchè dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra), senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l´ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.

Ciò è reso possibile dagli enti garanti del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets ATA emessi nei rispettivi Paesi. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l'ente garante per l'Italia del sistema ATA.

 

Paesi aderenti alla Convenzione ATA sono:
i Paesi dell'Unione Europea, Algeria, Australia, Bielorussia, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malesia, Marocco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan , Repubblica Popolare Cinese, Russia (rilascio attualmente sconsigliato), Senegal, Serbia (eccetto Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, USA. Per la temporanea esportazione in Taiwan, occorre richiedere con le stesse modalità un carnet CPD CHINA TAIWAN.

In Italia, l'emissione e la gestione dei Carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di Commercio, per conto dell'Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere alla dogana italiana l'autorizzazione ad aprire una temporanea esportazione, e a ciascun Paese l'importazione temporanea o il transito delle merci, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazione.

I vantaggi derivanti dall´utilizzo del Carnet ATA sono:

  • sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito
  • esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l´ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita
  • MODALITA’ DI RILASCIO 

    Il Carnet può essere richiesto sia da aziende iscritte alla Camera di Commercio di Messina sia da privati, purchè residenti in Italia. 

    Polizza di cauzionamento per carnet ATA 

    Per ottenere il rilascio di un carnet ATA è obbligatorio richiedere all'Assitalia una polizza di cauzionamento a favore dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio di Roma. 
    La richiesta della polizza assicurativa è motivata dal fatto che, l'Unioncamere è tenuta ad anticipare alle dogane straniere le somme che le vengono richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi in Italia. Il rimborso dell'importo anticipato dall'Unione, che verrà richiesto al titolare del Carnet, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data della richiesta. 
    Trascorso inutilmente questo termine, l'Unioncamere recupererà la somma avvalendosi della polizza di cui sopra. 

    Si rammenta tuttavia che, la Società assicuratrice ha diritto di rivalsa della somma versata, aumentata degli interessi e delle spese accessorie, nei confronti del titolare del Carnet, e dei suoi aventi causa. 

    Per ottenere la polizza assicurativa occorre presentare il modulo di richiesta di polizza per il cauzionamento dei Carnet ATA, precedentemente vistato dalla Camera di commercio all'INA Assitalia di via I Settembre, 54 Messina. 

    DOCUMENTAZIONE

    Per ottenere un carnet ATA occorre presentare allo sportello:
  • il modulo di domanda compilato e firmato in originale nelle tre copie (bianca, gialla, azzurra) contenente l'elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente; 
     
  • La polizza originale;
  • € 60,00 IVA inclusa da pagare direttamente alla cassa camerale o sul c/c 111989 intestato alla Camera di Commercio di Messina.

 

COSTI

Carnet ATA € 50,00 + IVA 20% = € 60,00

Fogli supplementari  e aggiuntivi  0,50 + IVA 20% = 0,60

Istruzioni per la compilazione

Il modulo di domanda di Carnet ATA è disponibile presso il Settore Estero

Si tratta di un fascicolo composto da tre copie (bianca, gialla e azzurra) e dalla lista dettagliata delle merci oggetto dell'esportazione temporanea.

Poiché alcuni paesi (Stati Uniti, Croazia, Serbia, Giappone, Cina, Pakistan) lo richiedono obbligatoriamente, sarebbe bene redigere la lista merci inserendo sempre la traduzione di ogni prodotto anche in lingua inglese. 
La lista va compilata preferibilmente a computer . 
Per la compilazione della lista merci occorre tenere presente quanto segue: 
a) ciascun prodotto deve essere contraddistinto nella lista da un numero d’ordine progressivo; 
per facilitare i controlli da parte delle dogane è opportuno, inoltre, che il numero d’ordine distintivo del prodotto sia anche riportato, quando ciò è possibile, sulle merci stesse; 
b) nella colonna 2, le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione commerciale e in modo sufficientemente chiaro e completo per consentire una facile identificazione delle merci stesse; 
c) gli articoli indicati nella lista possono essere raggruppati, quando sono della stessa natura, peso e valore, indicando comunque i numeri d’ordine ;

d) quando si tratta di articoli dotati di numeri di matricola, serie, telaio, allora è opportuno elencare i pezzi singolarmente nella lista, ciascuno con il proprio numero d’ordine, con la relativa descrizione e con l’indicazione di tali elementi identificativi; 
e) le macchine, apparecchi, ecc.., composti da più parti da assemblare, possono essere contraddistinti da un solo numero d’ordine. In tal caso però, nella colonna 2 della descrizione, occorre elencare e descrivere anche i vari pezzi che compongono il macchinario, mentre nelle colonne 4 e 5 devono figurare rispettivamente il peso totale e il valore totale; 
f) nella colonna 3 deve essere indicato il numero dei pezzi di ciascuna voce indicata; 
g) l’indicazione del peso, nella colonna 4, è necessario per la Svizzera; 
h) il valore da indicare nella colonna 5 deve essere quello commerciale vigente in Italia. Occorre tenere presente che tale valore potrebbe essere contestato e non riconosciuto dalle dogane estere se si discosta in modo apprezzabile dal valore reale. 

 

COMPILAZIONE DEL CARNET 

Il Carnet ATA attualmente in distribuzione è in formato A4, adatto alla compilazione a computer e stampa dei singoli fogli con stampanti laser ed è composto da una copertina, tre fogli in cartoncino contenenti le varie souches che dovranno sempre rimanere uniti alla copertina e su cui i doganieri annoteranno le varie operazioni doganali e da diversi volets distaccabili, che verranno trattenuti di volta in volta dalle Dogane. 

Presentata la documentazione necessaria, la Camera di Commercio provvederà a compilare il Carnet. La copertina verde ed i fogli interni. 

Sul retro della copertina e dei fogli interni verrà riportato l'elenco della merce come da modulo di domanda. 
Se la lista merci è più lunga di una pagina, è possibile utilizzare i fogli supplementari .

Il carnet,  va fatto firmare dal titolare  nella copertina in basso a destra. I fogli interni che verranno di volta in volta utilizzati, andranno compilati nei punti D, E ed F e firmati dall’utilizzatore del carnet che deve essere il titolare, la persona indicata nella casella B .

NORME DI UTILIZZO


Il Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci ad una dogana dell'Unione Europea per la presa in carico. 
Tale operazione viene effettuata al momento dell'uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina. 

L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde; in assenza dell’indicazione del nome sulla copertina,  il  Carnet potrà essere utilizzato solo dal titolare o da uno spedizioniere doganale. 

Al passaggio delle varie frontiere è necessario presentare le merci ed il Carnet stesso alle dogane, previa compilazione rispettivamente dei "volet" di "esportazione" per la dogana italiana, "importazione" e "riesportazione" per le dogane estere e "reimportazione" per la dogana comunitaria di rientro, ed esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches". 

Nell’eventualità che l'operatore intenda effettuare dei transiti, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, si tenga conto che spesso le dogane concedono una data limite per la chiusura del transito di pochi giorni e che per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri. 

Si ricorda che è possibile acquistare eventuali fogli aggiuntivi, oltre a quelli in dotazione, sia al momento dell’acquisto del carnet e sia successivamente, presentando allo sportello una richiesta su carta intestata della ditta firmata dal titolare. 

E' importante non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poichè anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali. 
Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere restituito alla Camera di commercio che ne ha curato l'emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli utilizzati, nonchè dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di commercio. 

Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate dall'Unioncamere per non aver potuto trasmettere alle autorità competenti la documentazione richiesta. 

Trasformazione in esportazione definitiva 

Nonostante il carnet ATA sia un documento concepito essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la merce oggetto del carnet, o parte di essa, venga lasciata definitivamente in un Paese estero. In questo caso occorrerà presentarsi, entro la scadenza del Carnet, alla dogana del paese estero che ha vistato la souche di importazione, con il carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva. La dogana emetterà la bolletta di importazione definitiva  addebitando i diritti doganali ed annotando tale operazione su una souche bianca di riesportazione. 
Al rientro nell’Unione Europea occorrerà ugualmente far vistare il Carnet alla dogana comunitaria che ha vistato la souche al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione. 

BENI PARTICOLARI

  • Per i prodotti orafi, la dogana normalmente richiede le fotografie e le fotocopie della merce.
  • Per le opere d´arte occorre avere il benestare della Soprintendenza alle Belle Arti.
  •  Quando le merci da esportare sono soggette ad autorizzazioni ministeriali , è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione.
  • Possono essere richiesti carnets anche per partecipare a gare o manifestazioni sportive internazionali (cavalli, moto o autovetture da corsa non targate, barche).

 

RICHIESTA DI UN CARNET SOSTITUTIVO


Quando il carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata dal Paese estero entro i termini previsti l´operatore deve verificare che la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo.

In caso affermativo, prima della scadenza del vecchio carnet, può richiedere con l´apposito modulo un Carnet che sostituisca quello in scadenza; esso avrà la validità di un anno dalla nuova emissione.

L´operatore otterrà il Carnet sostitutivo presentando la stessa documentazione e pagando le stesse somme richieste per il rilascio di un Carnet nuovo (compresa la polizza assicurativa).

Si precisa che i due Carnets (il carnet in scadenza ed il carnet sostitutivo) dovranno essere presentati per i visti, rigorosamente prima della scadenza del primo carnet, sia alla dogana comunitaria di uscita, che a quella straniera che aveva effettuato l´operazione di importazione. Dopo l´apposizione dei visti, il carnet "sostituito" dovrà essere restituito alla Camera di commercio, mentre il nuovo Carnet sostituitivo seguirà la merce fino al rientro definitivo nella Comunita´ Europea.

Nel caso in cui la dogana locale non accetti il Carnet sostitutivo, la merce dovrà essere assolutamente riesportata entro i termini concessi. In caso contrario diventa inevitabile il pagamento dei diritti doganali.

 

SMARRIMENTO DI UN CARNET


In caso di smarrimento di un Carnet ATA, il titolare dovrà presentare alla Camera di commercio  la relativa denuncia di smarrimento, vistata dall´Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se la merce oggetto del Carnet è all´estero oppure se non è ancora stata effettuata l´operazione di reimportazione nell´Unione Europea, il titolare richiederà il duplicato del Carnet. Per richiedere il duplicato va presentata:

  • richiesta di duplicato su carta intestata della ditta, firmata dal legale rappresentante
  • denuncia di smarrimento vistata dall´Autorità di Pubblica Sicurezza.


Si precisa che in caso di smarrimento del Carnet dopo la presa in carico da parte della dogana comunitaria, prima di procedere con l´importazione temporanea all´estero, il titolare dovrà far vistare la nuova copertina dalla dogana che aveva effettuato l´operazione di esportazione.

Il titolare del Carnet è responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall´utilizzo, da parte di terzi, del carnet smarrito o sottratto.

Il Carnet ATA (acronimo dell´espressione francese e inglese Admission Temporaire/Temporary Admission) è un documento doganale internazionale che consente l´introduzione temporanea delle merci destinate a fiere, mostre ecc. (contemplate dai tre allegati alla Convenzione Doganale di Bruxelles), nonchè dei campioni commerciali (Convenzione Internazionale di Ginevra), senza dover prestare alle dogane alcuna garanzia per l´ammontare dei diritti relativi alle merci medesime.

Ciò è reso possibile dagli enti garanti del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets ATA emessi nei rispettivi Paesi. L'Unione Italiana delle Camere di Commercio, con sede a Roma, è l'ente garante per l'Italia del sistema ATA.

Paesi aderenti alla Convenzione ATA sono:
i Paesi dell'Unione Europea, Algeria, Australia, Bielorussia, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Croazia, Giappone, Gibilterra, Hong Kong, India, Iran, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libano, Liechtenstein, Macedonia, Malesia, Marocco, Mongolia, Norvegia, Nuova Zelanda, Pakistan , Repubblica Popolare Cinese, Russia (rilascio attualmente sconsigliato), Senegal, Serbia (eccetto Kosovo e Metohija), Singapore, Sri-Lanka, Sud Africa, Svizzera, Tailandia, Tunisia, Turchia, USA. Per la temporanea esportazione in Taiwan, occorre richiedere con le stesse modalità un carnet CPD CHINA TAIWAN.

In Italia, l'emissione e la gestione dei Carnets ATA viene effettuata dalle singole Camere di Commercio, per conto dell'Unioncamere Italiana. Tuttavia, il Carnet ATA costituisce una facilitazione della quale gli interessati possono facoltativamente avvalersi, restando quindi liberi di richiedere alla dogana italiana l'autorizzazione ad aprire una temporanea esportazione, e a ciascun Paese l'importazione temporanea o il transito delle merci, secondo la normale procedura e con gli ordinari documenti previsti per tale genere di operazione.

I vantaggi derivanti dall´utilizzo del Carnet ATA sono:

  • sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito
  • esonero dalla prestazione alle dogane delle garanzie normalmente richieste per l´ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita
  • MODALITA’ DI RILASCIO 

    Il Carnet può essere richiesto sia da aziende iscritte alla Camera di Commercio di Messina sia da privati, purchè residenti in Italia. 

    Polizza di cauzionamento per carnet ATA 

    Per ottenere il rilascio di un carnet ATA è obbligatorio richiedere all'Assitalia una polizza di cauzionamento a favore dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio di Roma. 
    La richiesta della polizza assicurativa è motivata dal fatto che, l'Unioncamere è tenuta ad anticipare alle dogane straniere le somme che le vengono richieste per irregolarità riscontrate sui Carnet ATA emessi in Italia. Il rimborso dell'importo anticipato dall'Unione, che verrà richiesto al titolare del Carnet, dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla data della richiesta. 
    Trascorso inutilmente questo termine, l'Unioncamere recupererà la somma avvalendosi della polizza di cui sopra. 

    Si rammenta tuttavia che, la Società assicuratrice ha diritto di rivalsa della somma versata, aumentata degli interessi e delle spese accessorie, nei confronti del titolare del Carnet, e dei suoi aventi causa. 

    Per ottenere la polizza assicurativa occorre presentare il modulo di richiesta di polizza per il cauzionamento dei Carnet ATA, precedentemente vistato dalla Camera di commercio all'INA Assitalia di via I Settembre, 54 Messina. 

    DOCUMENTAZIONE

    Per ottenere un carnet ATA occorre presentare allo sportello:
  • il modulo di domanda compilato e firmato in originale nelle tre copie (bianca, gialla, azzurra) contenente l'elenco dettagliato delle merci da esportare temporaneamente; 
     
  • La polizza originale;
  • € 60,00 IVA inclusa da pagare direttamente alla cassa camerale o sul c/c 111989 intestato alla Camera di Commercio di Messina.

 

COSTI

Carnet ATA € 50,00 + IVA 20% = € 60,00

Fogli supplementari  e aggiuntivi  0,50 + IVA 20% = 0,60

 

Istruzioni per la compilazione

Il modulo di domanda di Carnet ATA è disponibile presso il Settore Estero

Si tratta di un fascicolo composto da tre copie (bianca, gialla e azzurra) e dalla lista dettagliata delle merci oggetto dell'esportazione temporanea.

 

Poiché alcuni paesi (Stati Uniti, Croazia, Serbia, Giappone, Cina, Pakistan) lo richiedono obbligatoriamente, sarebbe bene redigere la lista merci inserendo sempre la traduzione di ogni prodotto anche in lingua inglese. 

 

La lista va compilata preferibilmente a computer . 
Per la compilazione della lista merci occorre tenere presente quanto segue: 
a) ciascun prodotto deve essere contraddistinto nella lista da un numero d’ordine progressivo; 
per facilitare i controlli da parte delle dogane è opportuno, inoltre, che il numero d’ordine distintivo del prodotto sia anche riportato, quando ciò è possibile, sulle merci stesse; 
b) nella colonna 2, le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione commerciale e in modo sufficientemente chiaro e completo per consentire una facile identificazione delle merci stesse; 
c) gli articoli indicati nella lista possono essere raggruppati, quando sono della stessa natura, peso e valore, indicando comunque i numeri d’ordine ;

d) quando si tratta di articoli dotati di numeri di matricola, serie, telaio, allora è opportuno elencare i pezzi singolarmente nella lista, ciascuno con il proprio numero d’ordine, con la relativa descrizione e con l’indicazione di tali elementi identificativi; 
e) le macchine, apparecchi, ecc.., composti da più parti da assemblare, possono essere contraddistinti da un solo numero d’ordine. In tal caso però, nella colonna 2 della descrizione, occorre elencare e descrivere anche i vari pezzi che compongono il macchinario, mentre nelle colonne 4 e 5 devono figurare rispettivamente il peso totale e il valore totale; 
f) nella colonna 3 deve essere indicato il numero dei pezzi di ciascuna voce indicata; 
g) l’indicazione del peso, nella colonna 4, è necessario per la Svizzera; 
h) il valore da indicare nella colonna 5 deve essere quello commerciale vigente in Italia. Occorre tenere presente che tale valore potrebbe essere contestato e non riconosciuto dalle dogane estere se si discosta in modo apprezzabile dal valore reale. 

 

COMPILAZIONE DEL CARNET 
Il Carnet ATA attualmente in distribuzione è in formato A4, adatto alla compilazione a computer e stampa dei singoli fogli con stampanti laser ed è composto da una copertina, tre fogli in cartoncino contenenti le varie souches che dovranno sempre rimanere uniti alla copertina e su cui i doganieri annoteranno le varie operazioni doganali e da diversi volets distaccabili, che verranno trattenuti di volta in volta dalle Dogane. 

Presentata la documentazione necessaria, la Camera di Commercio provvederà a compilare il Carnet. La copertina verde ed i fogli interni. 

Sul retro della copertina e dei fogli interni verrà riportato l'elenco della merce come da modulo di domanda. 
Se la lista merci è più lunga di una pagina, è possibile utilizzare i fogli supplementari .

Il carnet,  va fatto firmare dal titolare  nella copertina in basso a destra. I fogli interni che verranno di volta in volta utilizzati, andranno compilati nei punti D, E ed F e firmati dall’utilizzatore del carnet che deve essere il titolare, la persona indicata nella casella B .

 

NORME DI UTILIZZO

Il Carnet rilasciato dalla Camera di Commercio, per essere reso valido agli effetti doganali, deve essere presentato unitamente alle merci ad una dogana dell'Unione Europea per la presa in carico. 
Tale operazione viene effettuata al momento dell'uscita e può essere eseguita presso una dogana di confine o una dogana interna. Al fine di evitare attese alle dogane di confine è preferibile che tale operazione venga eseguita presso la dogana interna più vicina. 

L’uso del Carnet è ammesso solo da parte del titolare del documento o di un suo rappresentante, il cui nominativo dovrà risultare nell’apposito spazio della copertina verde; in assenza dell’indicazione del nome sulla copertina,  il  Carnet potrà essere utilizzato solo dal titolare o da uno spedizioniere doganale. 

Al passaggio delle varie frontiere è necessario presentare le merci ed il Carnet stesso alle dogane, previa compilazione rispettivamente dei "volet" di "esportazione" per la dogana italiana, "importazione" e "riesportazione" per le dogane estere e "reimportazione" per la dogana comunitaria di rientro, ed esigere i timbri doganali sulle rispettive "souches". 

Nell’eventualità che l'operatore intenda effettuare dei transiti, da una dogana di confine ad una interna di un Paese estero, oppure quando intenda soltanto attraversare un Paese estero, si tenga conto che spesso le dogane concedono una data limite per la chiusura del transito di pochi giorni e che per ogni operazione di transito vengono utilizzati due fogli azzurri. 

Si ricorda che è possibile acquistare eventuali fogli aggiuntivi, oltre a quelli in dotazione, sia al momento dell’acquisto del carnet e sia successivamente, presentando allo sportello una richiesta su carta intestata della ditta firmata dal titolare. 

E' importante non confondere la durata di validità del Carnet con il termine per la riesportazione (che viene indicato dalla dogana estera sulla "souche" di importazione o di transito), termine entro il quale le merci devono essere riesportate dal Paese nel quale sono state temporaneamente importate o in transito. Questo termine va rigorosamente rispettato, poichè anche il ritardo di un solo giorno fa sorgere l'obbligo del pagamento dei diritti doganali. 
Al termine dell'utilizzo del Carnet, e comunque entro gli otto giorni successivi alla data di scadenza, il Carnet deve essere restituito alla Camera di commercio che ne ha curato l'emissione, corredato di tutte le "souches" relative ai fogli utilizzati, nonchè dei fogli non utilizzati nel numero a suo tempo rilasciati dalla Camera di commercio. 

Qualora il Carnet, anche se regolarmente utilizzato, non venga restituito, il titolare sarà tenuto a rimborsare le eventuali somme anticipate dall'Unioncamere per non aver potuto trasmettere alle autorità competenti la documentazione richiesta. 

Trasformazione in esportazione definitiva 

Nonostante il carnet ATA sia un documento concepito essenzialmente per la temporanea esportazione, è possibile che la merce oggetto del carnet, o parte di essa, venga lasciata definitivamente in un Paese estero. In questo caso occorrerà presentarsi, entro la scadenza del Carnet, alla dogana del paese estero che ha vistato la souche di importazione, con il carnet e la fattura definitiva di esportazione per richiedere la trasformazione in esportazione definitiva. La dogana emetterà la bolletta di importazione definitiva  addebitando i diritti doganali ed annotando tale operazione su una souche bianca di riesportazione. 
Al rientro nell’Unione Europea occorrerà ugualmente far vistare il Carnet alla dogana comunitaria che ha vistato la souche al fine di ottenere la trasformazione in definitiva della temporanea esportazione. 

BENI PARTICOLARI

  • Per i prodotti orafi, la dogana normalmente richiede le fotografie e le fotocopie della merce.
  • Per le opere d´arte occorre avere il benestare della Soprintendenza alle Belle Arti.
  •  Quando le merci da esportare sono soggette ad autorizzazioni ministeriali , è necessario presentare alla dogana di uscita la relativa autorizzazione.
  • Possono essere richiesti carnets anche per partecipare a gare o manifestazioni sportive internazionali (cavalli, moto o autovetture da corsa non targate, barche).

 

RICHIESTA DI UN CARNET SOSTITUTIVO

Quando il carnet sta per scadere e la merce oggetto del documento non può essere riesportata dal Paese estero entro i termini previsti l´operatore deve verificare che la Dogana locale accetti un Carnet sostitutivo.

In caso affermativo, prima della scadenza del vecchio carnet, può richiedere con l´apposito modulo un Carnet che sostituisca quello in scadenza; esso avrà la validità di un anno dalla nuova emissione.

L´operatore otterrà il Carnet sostitutivo presentando la stessa documentazione e pagando le stesse somme richieste per il rilascio di un Carnet nuovo (compresa la polizza assicurativa).

Si precisa che i due Carnets (il carnet in scadenza ed il carnet sostitutivo) dovranno essere presentati per i visti, rigorosamente prima della scadenza del primo carnet, sia alla dogana comunitaria di uscita, che a quella straniera che aveva effettuato l´operazione di importazione. Dopo l´apposizione dei visti, il carnet "sostituito" dovrà essere restituito alla Camera di commercio, mentre il nuovo Carnet sostituitivo seguirà la merce fino al rientro definitivo nella Comunita´ Europea.

Nel caso in cui la dogana locale non accetti il Carnet sostitutivo, la merce dovrà essere assolutamente riesportata entro i termini concessi. In caso contrario diventa inevitabile il pagamento dei diritti doganali.

 

SMARRIMENTO DI UN CARNET

In caso di smarrimento di un Carnet ATA, il titolare dovrà presentare alla Camera di commercio  la relativa denuncia di smarrimento, vistata dall´Autorità di Pubblica Sicurezza.

Se la merce oggetto del Carnet è all´estero oppure se non è ancora stata effettuata l´operazione di reimportazione nell´Unione Europea, il titolare richiederà il duplicato del Carnet. Per richiedere il duplicato va presentata:

  • richiesta di duplicato su carta intestata della ditta, firmata dal legale rappresentante
  • denuncia di smarrimento vistata dall´Autorità di Pubblica Sicurezza.


Si precisa che in caso di smarrimento del Carnet dopo la presa in carico da parte della dogana comunitaria, prima di procedere con l´importazione temporanea all´estero, il titolare dovrà far vistare la nuova copertina dalla dogana che aveva effettuato l´operazione di esportazione.

Il titolare del Carnet è responsabile delle conseguenze che potrebbero derivare dall´utilizzo, da parte di terzi, del carnet smarrito o sottratto.

Ultima modifica: Martedì 6 Ottobre 2020