Bollatura Libri e Registri

COMPETENZA TERRITORIALE DEL REGISTRO IMPRESE
Competente alla bollatura è l’ufficio Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede legale del richiedente, anche se non iscritto nel Registro delle Imprese. Per le imprese plurilocalizzate, è competente l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e, per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria. Solo per la bollatura dei formulari per il trasporto dei rifiuti e dei registri di carico e scarico rifiuti è competente anche l’ufficio del Registro delle Imprese ove è ubicata l’unità locale alla quale essi sono relativi. I registri di carico/scarico rifiuti tenuti dalle associazioni di categoria o loro società di servizio ai sensi dell’art. 190, c. 4, D.Lgs. 152/06, verranno vidimati in forma cumulativa - vale a dire per tutte le imprese per le quali vengono tenuti e con pagamento di un unico diritto di segreteria - dalla Camera di Commercio nella cui provincia è ubicata la sede delle associazioni di categoria o loro società di servizio presso cui essi sono tenuti.


PREDISPOSIZIONE DEI LIBRI DA BOLLARE
Nei libri da vidimare, a fogli mobili, occorre riportare in ogni pagina:
• La denominazione dell’impresa;
• Il codice fiscale;
• Il tipo di libro;
• Il numero di pagina.

Nei libri rilegati o a modulo continuo è invece sufficiente intestare la prima pagina o la copertina oppure l’ultima pagina numerata. La numerazione va apposta per pagina (facciata) o per foglio, o per facciata scrivibile (tabulato), o a facciate contrapposte (giornale mastro). Le pagine non numerate devono essere annullate con una riga o con la dicitura spazio non utilizzabile. Per ogni tipo di libro che contenga pagine con fogli autocopianti ovvero copie su carta chimica o, comunque, copie di pagine, la numerazione apposta sul primo foglio s’intende valida anche per le copie. Non verranno vidimati libri con la numerazione cancellata o modificata. Per i formulari d’identificazione dei rifiuti trasportati e i registri di carico e scarico dei rifiuti, prima della vidimazione deve essere obbligatoriamente compilato lo specifico frontespizio recante i dati anagrafici dell’impresa (Allegato A al D.M. 145 del 01.04.1998, per i formulari; Allegato A-1 o B-1 al D.M. 148 del 01.04.1998, per i registri). I formulari, inoltre, se tenuti mediante strumenti informatici, debbono essere predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (D.M. 29.11.1978), e gli estremi dell’autorizzazione devono essere indicati su ciascun modulo. I registri prestampati, la cui numerazione è seguita dall'anno, verranno vidimati solo se l'anno indicato è quello in corso. Se dovute, vanno applicate sull’ultima pagina numerata del libro da bollare: marche da bollo; tasse di concessione governativa (se pagate con marche). Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte nel Registro delle Imprese va presentata copia della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l’ubicazione della sede legale. All’atto della presentazione dei libri per la vidimazione, l’Ufficio rilascia una ricevuta.


I libri vidimati saranno restituiti, entro 15 giorni dalla richiesta



N.B. L’Ufficio non procederà alla vidimazione di libri, registri e scritture contabili già posti in uso dall'impresa prima della richiesta di vidimazione.


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Ultima modifica: Lunedì 12 Giugno 2023