Cancellazione d'ufficio delle società di capitali ex art. 2490 c.c.

Riferimento normativo: art. 2490 comma 6 del codice civile


L’ultimo comma dell’articolo 2490 del Codice Civile dispone che, qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio d’esercizio in fase di liquidazione, la società sarà cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.

La procedura di cancellazione dal Registro delle imprese di cui al richiamato art. 2490 c.c. può essere avviata solo per le società che si trovano nella fase di liquidazione.
La cancellazione è disposta con provvedimento dal Conservatore del Registro delle imprese.

La procedura può, tuttavia, essere interrotta depositando, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale della Camera di Commercio i bilanci d'esercizio riferiti alle annualità mancanti.  

Per provvedere al deposito : 


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Registro Imprese - Cancellazioni d'ufficio

Funzionario: dr.ssa Agata Denaro

Indirizzo e-mail: agata.denaro@me.camcom.it

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Telefono: 090-7772 255

Ultima modifica: Martedì 18 Luglio 2023