Registro Speciale Ottici

DA LEGGERE CON ATTENZIONE

Circolare n. 3 del 12 febbraio 2014 Assessorato delle attività Produttive Regione Sicilia: "Nuove Modalità che Regolamentano le Iscrizioni, modifiche e cancellazioni".

 

Scarica la Circolare


 

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Siciliana è istituito il Registro Speciale esercenti l’attività di ottico ai sensi dell'art. 71, comma 1° della legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993 e del Decreto del Presidente della Regione 1°giugno 1995, n.64.

Nel Registro speciale devono iscriversi coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività consistente nell'approntamento, l'applicazione e la commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonchè di beni e servizi accessori o comunque attinenti i prodotti suddetti.

 

REGOLAMENTO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 GIUGNO 1995 N. 64

Titolo I

Istituzione del Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico

Art. 1

 1 - Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Siciliana è istituito il Registro speciale degli esercenti l'attività di ottico, ai sensi dell'art. 71, comma 1° della legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993.

2 - Nel Registro speciale, di cui al comma precedente, devono iscriversi coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività consistente nell'approntamento, l'applicazione e la commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonchè di beni e servizi accessori o comunque attinenti i prodotti suddetti.

 

 Art. 2

1 - Nel presente regolamento col termine "legge" si intende l'articolo 71 della legge regionale n. 25 del 1° settembre 1993, e col termine "ottico" si intende chiunque svolga attività consistente nell'approntamento e/o commercializzazione dei beni prodotti e servizi attinenti al settore ottico.

2 - Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a tutti gli esercenti al pubblico, nel settore merceologico dell'ottica e della contattologia ai sensi del R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, operanti nel territorio della Regione Siciliana.

 

 Art. 3

 1 - Possono essere iscritti nel Registro speciale di cui alla legge esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di ottico rilasciato dalle scuole appositamente istituite ai sensi dell'art. 140 del T.U. leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334 e successive modificazioni.

2 - L'iscrizione nel Registro speciale è a titolo personale. L'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio dell'attività di ottico, se non ad altro ottico iscritto nel Registro speciale. Nel caso di attività svolta in più punti vendita, il titolare della ditta individuale dovrà proporre, per ciascuno di essi - non direttamente gestito dallo stesso - un direttore tecnico iscritto nel Registro speciale, che sia in possesso dei requisiti di cui alla legge e al presente regolamento di esecuzione.

3 - Coloro i quali esercitano o intendano esercitare l'attività di ottico in forma di società, di qualsiasi tipo, dovranno iscrivere nel Registro speciale il legale rappresentante della società o un direttore tecnico ai sensi del secondo comma del presente articolo anche quando l'attività venga svolta in un solo punto vendita.

4 - La funzione di direttore tecnico in un punto vendita è incompatibile con l'esercizio dell'attività in forma di ditta individuale, nonchè con la nomina come direttore tecnico in altro punto vendita.

 

 Art. 4

1 - L'iscrizione nel Registro speciale dovrà essere richiesta presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia nel cui territorio ricade il Comune nel quale l'interessato ha stabilito la propria residenza.

2 - Nel caso in cui l'iscritto eserciti l'attività in un Comune di altra Provincia è tenuto a darne comunicazione alla Commissione di cui al successivo art. 8 per la tenuta del Registro presso la quale risulta iscritto, entro il termine di sessanta giorni, nonchè alla Commissione istituita presso la Camera di commercio nel cui ambito verrà esercitata la nuova attività.

 

Art. 5

1 - Coloro i quali alla data di entrata in vigore della legge di cui al presente regolamento di esecuzione esercitano l'attività di ottico, possono essere iscritti di diritto nel Registro speciale della Provincia in cui risiedono, previa presentazione di relativa istanza entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2 - L'iscrizione di diritto di cui al comma precedente potrà essere richiesta a condizione che l'interessato sia in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio rilasciata dalla competente autorità comunale ovvero richiesta ed in corso di rilascio e di titolo abilitante ai sensi dell'art. 3, comma 1 del presente regolamento.

 

Titolo II

Disposizioni inerenti l'iscrizione nel Registro speciale

Art. 6

1 - Per richiedere l'iscrizione nel Registro speciale di cui alla legge, coloro i quali intendono

esercitare l'attività di ottico devono:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della CEE ovvero stranieri residenti nel territorio della Regione Siciliana;

c) avere il godimento dei diritti civili;

d) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui Registro speciale si intendono iscrivere;

e) essere in possesso del titolo di ottico rilasciato dalle scuole di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento;

f) essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7 della legge n. 426 dell'11 giugno 1971 e successive modificazioni.

2 - I cittadini degli Stati membri della CEE e gli stranieri residenti avranno cura di certificare il possesso del titolo di ottico con la produzione dell'originale o di copia autenticata del titolo riconosciuto equipollente a quello di ottico in base alle vigenti norme in materia.

 

Art. 7 

1 - Per l'iscrizione nel Registro speciale l'interessato deve presentare domanda, in regola con l'imposta di bollo, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Provincia nella quale risiede.

2 - Nella domanda il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.

3 - Alla domanda devono essere allegati:

a) copia fotostatica di un documento idoneo a comprovare l'identità personale del richiedente, nonchè del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;

b) titolo di ottico in originale o in copia autenticata rilasciato dalle scuole di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ovvero titolo equipollente di cui all'art. 6, comma 2, se trattasi di stranieri o di cittadini di uno degli Stati membri della CEE;

c) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi della vigente normativa in materia, in cui il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, primo comma, lett. f), del presente regolamento;

d) attestazione comprovante l'avvenuto versamento dei diritti dovuti per l'iscrizione nel Registro speciale, nella stessa misura prevista dall'art. 27 del D.M. n. 375 del 4 agosto 1988.

 

Titolo III

Disposizioni inerenti la tenuta del Registro speciale

Art. 8

1 - Il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura provvede alle iscrizioni nel Registro speciale e alla tenuta del medesimo, avendo cura di acquisire il parere obbligatorio di una Commissione composta da quattro rappresentanti della categoria, designati - rispettivamente - due dalle organizzazioni degli esercenti l'attività di ottico a livello provinciale e due dalle organizzazioni degli esercenti l'attività di ottico a livello regionale.

2 - Ciascuna Commissione provinciale è nominata con deliberazione camerale e dura in carica quattro anni.

3 - Con le stesse modalità di cui al n. 2 del presente articolo si provvede alla nomina dei membri supplenti della Commissione di numero uguale a quelli effettivi.

4 - Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro i 60 giorni dalla richiesta, la Giunta camerale provvede alla nomina scegliendo i componenti tra soggetti appartenenti alle categorie indicate nello stesso comma.

5 - Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario della C.C.I.A.A., di qualifica non inferiore a dirigente, nominato dal Presidente della C.C.I.A.A., e che verrà, altresì, preposto all'Ufficio di segreteria della Commissione stessa per l'espletamento delle incombenze previste dall'art. 11.

6 - Avverso i provvedimenti del Presidente della Camera di commercio che negano le iscrizioni o dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso ai sensi dell'art. 8 della legge n. 426 dell'11 giugno 1971 e dell'art. 2 della legge regionale n. 43 del 22 luglio 1972 e successive modificazioni.

 

Art. 9

1 - Per la validità delle deliberazioni della Commissione provinciale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, effettivi o supplenti.

2 - L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri effettivi almeno otto giorni prima della prima riunione e può essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della Commissione stessa. I membri della Commissione che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decadono dall'incarico.

 

Art. 10

1 - Le spese per il funzionamento delle commissioni provinciali saranno totalmente a carico delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2 - Ai componenti della Commissione provinciale è dovuto il compenso che sarà deliberato dalla Giunta camerale in armonia alle vigenti disposizioni normative regionali.

 

Titolo IV

Disposizioni generali concernenti la tenuta del Registro speciale

Art. 11

1 - Nel Registro speciale debbono essere indicati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza dell'iscritto;

b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione;

c) i provvedimenti disciplinari, amministrativi e penali;

d) le variazioni ed i trasferimenti, a qualsiasi titolo.

Va inoltre indicato qualora ne sussistano le condizioni:

e) se l'attività dell'iscritto è svolta in nome proprio o per conto di una impresa organizzata,

ovvero in qualità di direttore tecnico;

f) il punto vendita nel quale l'iscritto esercita attività ovvero per il quale è nominato a svolgere mansioni di direttore tecnico.

 

Titolo V

Modalità di svolgimento dell'attività di ottico

Art. 12

1 - Le autorità comunali preposte al rilascio delle autorizzazioni commerciali per la vendita al dettaglio accoglieranno le relative richieste di nuove autorizzazioni, e di subingresso in autorizzazioni precedentemente concesse, solo se corredate dalla certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione del richiedente nel Registro speciale ai sensi della legge e del presente regolamento di esecuzione.

2 - Nella domanda il richiedente deve dichiarare di avere raggiunto la maggiore età; di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della CEE; di essere nel pieno godimento dei diritti civili; ovvero straniero residente nel territorio della Regione Siciliana; di avere eletto domicilio in un Comune di una delle province della Regione Siciliana se cittadino di uno degli Stati membri della CEE.

3 - Nel rilascio delle autorizzazioni l'Autorità competente terrà conto del rapporto abitanti - negozi di ottica, al fine di assicurare, con l'indispensabile servizio agli utenti, la razionale distribuzione commerciale dell'offerta sul territorio.

4 - In generale, il rapporto sarà di un negozio di ottica per ogni 10.000 abitanti, salvo comprovate motivate e obiettive esigenze territoriali.

5 - Nei Comuni la cui popolazione non supera i 10.000 abitanti, l'Autorità comunale potrà comunque rilasciare anche due autorizzazioni con soggetti diversi.

6 - La distanza tra un esercizio e l'altro non potrà essere inferiore a mt. 350.

Tale distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli esercizi stessi.

7 - I criteri di cui ai punti 4, 5 e 6 non si applicano agli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.


 

MODULISTICA


Intercalare p

Registro Attivita' Ottico - Comunicazione

Registro Attivita' Ottico - Iscr. Mod. Canc.


 

INFORMAZIONI


 

CONTATTI


Funzionario Direttivo:

dr.ssa Agata Denaro 

Telefono: 090/7772-255
E-mail: agata.denaro@me.camcom.it

Ultima modifica: Giovedì 1 Giugno 2023