FAQ per il Rinnovo del Consiglio Camerale 2022-2027

        FAQ  


Le imprese che svolgono più attività (che hanno più di un codice ATECO) devono essere inserite solo nell’elenco del settore in cui svolgono l’attività principale e le imprese artigiane o cooperative in quale settore devono essere considerate?

All’organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per il quale utilizzare l’impresa con attività promiscua, purché quest’ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni fermo restando quanto stabilito per le imprese artigiane e cooperative (Note Ministero Sviluppo Economico: n. 67049 del 16/03/2012, punto 3;- n. 55125 del 3/4/2013; n. 98348 del 12/6/2013).

L'impresa associata, infatti, va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua. (art. 2, comma 5 ultimo periodo, del D. M. n. 156/2011)

L’organizzazione imprenditoriale può includere nell’elenco imprese che svolgono più attività, purché le stesse operino anche nel settore relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua. Al fine di evitare la duplicazione delle imprese, però, non è possibile utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all’assegnazione di seggi in diversi settori da parte di una stessa associazione (Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 217427 del 16/11/2011punto 3.4)

Con riferimento alle imprese artigiane o cooperative al fine di evitare duplicazioni l’art. 4 comma 1 D.M 155/2011 stabilisce che :

  1. le imprese artigiane e le società cooperative dei settori dell’agricoltura, industria e commercio nonché degli altri settori sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri del settore artigiano e della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
  2. le imprese artigiane e le società cooperative dei settori delle assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo sono considerate esclusivamente ai fini della determinazione dei parametri di questi settori.

L’organizzazione per concorrere, ad esempio, all’assegnazione del seggio dell’artigianato, dovrà utilizzare tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un’impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazione, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo)  solo se la stessa impresa, svolgendo attività promiscua, opera comunque  anche nel settore agricoltura o industria o commercio o altri settori).

Lo stesso discorso vale per le cooperative.

L’impresa artigiana o cooperativa che, invece, opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni e turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all’assegnazione dei seggi di questi ultimi settori e non per i seggi dell’artigianato o della cooperazione (Note Ministero Sviluppo Economico: n. 67049 del 16/03/2012, punto 3;- n. 55125 del 3/4/2013; n. 98348 del 12/6/2013).

 

Due o più Organizzazioni diverse tra loro possono includere nei loro elenchi la stessa impresa?

E’ fatta salva la possibilità per le imprese di essere iscritte a più associazioni e in tal caso esse sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle quali sono iscritte (comma 3 dell’articolo 12 della legge 580/93 - Il principio della libertà associativa è ribadito dall’art. 3, comma 1, della legge n. 180 del 2011 relativa allo statuto delle imprese).

Tale disposizione consente quindi a due diverse Organizzazioni (purchè esse siano effettivamente diverse tra loro e non siano articolazioni organizzative della medesima Associazione) di inserire nei rispettivi elenchi  una medesima impresa a condizione che quest’ultima sia regolarmente iscritta ad entrambe le Organizzazioni e abbia pagato distintamente a ciascuna di esse la propria quota associativa almeno una volta nell’ultimo biennio (Circolare Ministero Sviluppo Economico n.217427 del 16/11/2011 punti 3.5 e 3.6).

 

Le imprese che non hanno versato l’intero importo della quota associativa all'Organizzazione imprenditoriale possono essere incluse nell’elenco?

Le imprese dichiarate dall’Organizzazione imprenditoriale devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione all’Organizzazione nell’ultimo biennio (2020-2021) (art. 2, comma 2, lett.b del D.M. n. 156/2011).

L’Organizzazione Imprenditoriale, perciò, può dichiarare unicamente le imprese regolarmente iscritte alla medesima norma del suo statuto e per le quali la stessa sia in grado di dimostrare il pagamento della "intera" quota di adesione annuale per almeno uno dei due anni, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalla stessa Organizzazione (nota del Ministero dello Sviluppo Economico a Confartigianato n. 1212115 del 24 maggio 2012)

Di conseguenza l’eventuale pagamento di una porzione della quota relativamente ad un anno e di un'altra porzione nell'anno successivo, in modo che il totale della somme versate sia equivalente ad almeno una quota annuale, non soddisfa il requisito sopra menzionato del pagamento di almeno una quota annuale di adesione nell’ultimo biennio.

 

Quanto incide il dato del numero degli occupati sulla determinazione del grado di rappresentatività di un’organizzazione imprenditoriale?

I commi 2 e 3 dell’art. 9 del D.M. n. 156/2011 disciplinano la determinazione del grado di rappresentatività delle Organizzazioni imprenditoriali e stabiliscono quanto di seguito indicato:

• Il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale, nell'ambito del settore, è definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:

  1. percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
  2. percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
  3. percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione;
  4. percentuale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti all'organizzazione imprenditoriale, rispetto al totale del diritto annuale versato dalle imprese aderenti alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore economico, che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione.

Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa è determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo e' attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio. 

 

Come si calcola il numero degli occupati?

Per numero degli occupati si intende (come indicato nel modulo della  dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'allegato A del D.M. n. 156/2011 e relative note e nell’art. 1, comma 1, lett. g) del D. M. n. 156/2011):

  • il numero complessivo degli occupati nella  circoscrizione della Camera di Commercio di Messina,  anche per frazione di annodelle imprese associate all’Organizzazione Imprenditoriale;
  • Le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all’anno precedente alla rilevazione. Ne consegue che un singolo dipendente stagionale o con contratto part-time non può esser considerato in nessun caso come unità intera (nota all. A, D.M n. 156/2011).

Pertanto le unità di personale devono essere considerate per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto (neppure su base mensile) e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina (nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 176648 del 13/8/2012)

Ai fini del calcolo delle ULA (unità di lavoro) i dipendenti occupati part-time o a termine sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time o a termine e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento (D.M 18/04/2005 G.U del 12/10/2005 n. 238).

La frazione di unità lavorativa (ULA) per il dipendente stagionale a tempo pieno si ottiene dividendo il numero dei mesi lavorati per dodici; le frazioni di unità lavorative dovranno essere poi sommate per individuare le unità di lavoro considerabili -es: due dipendenti a tempo determinato, per 6 mesi ciascuno, e a tempo pieno corrispondono ciascuno a ½ unità lavorativa annuale (6 : 12=0,5) e quindi complessivamente a n. 1 occupato);

Tra i dipendenti sono da ricomprendere a questi fini i lavoratori dipendenti, anche se responsabili della gestione dell’impresa e, in particolare (nota all. A, D.M n. 156/2011):

  • i dirigenti;
  • i quadri;
  • gli impiegati e gli operai a tempo pieno;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori stagionali;
  • i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
  • i lavoratori con contratto a termine;
  • i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni;
  • i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
  • gli associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa;
  • gli studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o di una formazione.

 

Sono esclusi i soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori interinali, i soci e membri del consiglio di amministrazione remunerati con fattura e i volontari. (nota all. A, D.M n. 156/2011)

Per ulteriori chiarimenti sul calcolo delle unità lavorative è utile consultare la nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 176648 del 13/8/2012 pubblicata nella pagina relativa alle procedure di rinnovo del Consiglio camerale dedicata alla “Normativa”.

 

Come devono essere considerate le imprese inattive non cessate, in relazione a tutti i diversi aspetti (calcolo degli associati, settore di appartenenza, ecc.)? 

Per considerare un’impresa, in relazione a tutti gli aspetti evidenziati nel quesito, è necessario che per le singole localizzazioni (sedi principali, sedi secondarie ed unità locali) operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, che si intendono includere nell’elenco, sia stata denunciata al registro delle imprese l’attività esercitata all’interno della localizzazione medesima. In assenza di tale informazione non potrà essere compilato il campo relativo al codice ATECO, presente nell’elenco di cui all’allegato “B” al decreto ministeriale 4 agosto 2011 n. 156. Il quesito va risolto pertanto nel senso che per includere l’impresa nell’elenco degli associati all’organizzazione imprenditoriale – e quindi considerarla rispetto a tutti i parametri previsti dalla procedura – ad essa deve corrispondere sempre un’attività economica, di cui va riportato nell’elenco il relativo codice ATECO.

 

Le imprese da considerare per concorrere al seggio riservato alle “piccole imprese” da quale codice sono contrassegnate? 

Ai sensi del D.M. 156/2011, per la procedura di rinnovo degli organi camerali si intendono piccole imprese: 

  1. per il settore dell’industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati (non c’è uno specifico codice); 
  2. per il settore del commercio, le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese; 
  3. per il settore dell’agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all’art. 2083 del codice civile.

 

Utilizzando il servizio arricchimento, abbiamo riscontrato che spesso alle sedi aziendali sono attribuiti codici Ateco plurimi (principali e secondari) mentre alle unità locali solo uno.

E' possibile attribuire anche alle unità locali uno dei codici plurimi attribuiti alla sede principale oppure si deve considerare per le unità locali unicamente in codice Ateco indicato dal file arricchimento? Nel caso in cui il numero dei dipendenti è attribuito solo alla sede e per le unità locali la casella dipendenti è vuota, dobbiamo considerare quest'ultime con dipendenti 0 o si possono attribuire quelli della sede? o a altro?

Per le unità locali deve essere considerato solo il codice Ateco dell'unità locale.

Il dato rilevato relativo ai dipendenti è complessivo per la sede e per le unità locali. Quello fornito da Infocamere è solo un supporto e non può essere considerato indicativo del dato dei dipendenti che dovrebbe essere in vostro possesso, eventualmente rilevato direttamente presso l'azienda.

 

L’organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell’elenco di cui all’allegato B del D.M. n. 156 del 2011? Come vanno dichiarati i singoli consorziati?

L’organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà dichiararlo nell’elenco di cui all’allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell’ultimo biennio almeno una quota associativa all’organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.

 

Cosa si intende per operatività delle organizzazioni imprenditoriali nella circoscrizione provinciale di competenza della Camera di Commercio ai fini della partecipazione alle operazioni di rinnovo del Consiglio?

Ai sensi dell’art.2 comma 2 lettera a del D.M. 156/2011, le organizzazioni di categoria devono presentare un’unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema dell’allegato A, contenente, tra l’altro, “le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all’ampiezza ed alla diffusione delle proprie strutture operative, ai servizi resi e all’attività svolta nella circoscrizione…”. L’operatività dell’organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali dei servizi resi ai propri associati da almeno tre anni (alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello di avvio della procedura) nel territorio della circoscrizione territoriale (es. prove documenti di corsi, seminari, costituzione in giudizio etc.). L’organizzazione deve inoltre produrre tutta la documentazione utile a dimostrare l’ampiezza e la diffusione delle sue strutture operative anche ad esempio, attraverso contratti di locazione per dimostrare l’esistenza della sede e la disponibilità di locali dove svolgere la propria attività (nota MISE39351 del 07/03/2014).

 

Come si attribuiscono le quote di genere al momento della nomina dei consiglieri?

Il comma 6 dell'art. 10 del DM 156/2011 prevede che “....  le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell’articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri”.

Il Ministero dello Sviluppo economico, con circolare  n. 56939 del 5/3/2012, pubblicata sul sito camerale nella sezione dedicata al rinnovo del Consiglio camerale ha fornito chiarimenti sulle modalità di applicazione della disposizione normativa, chiarendo alle pagine n. 3 e 4 che:

a) “La quota riservata al genere minoritario deve essere pertanto calcolata con riferimento a ciascun settore per il quale la stessa organizzazione ovvero un apparentamento di più organizzazioni è chiamata a fornire le proprie designazioni”; b) "... l'espressione letterale utilizzata nel disposto del comma 6 dell'art. 10 del DM 156/2011 ".. almeno un terzo..." faccia esplicito riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, non essendo, in caso contrario, garantita la presenza di "almeno" un terzo di genere diverso.

Inoltre, in caso di successive sostituzioni di componenti del Consiglio camerale, l'organizzazione dovrà necessariamente designare un nuovo componente dello stesso genere di quello originariamente designato, in tutti i casi in cui tale designazione risulta vincolata dall'esigenza di continuare a garantire l'equilibrio di genere nei termini in cui risultava vincolata la relativa designazione complessiva al momento di costituzione del consiglio.


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Ultima modifica: Lunedì 17 Gennaio 2022